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Diritto di visita dei nonni e Tribunale per i Minorenni 

Scritto da Avv. Pietro Citti.
Diritto di visita dei nonni e Tribunale per i Minorenni 

La questione 

Il presente articolo si domanda a chi sia attribuita la competenza decisoria in merito alle domande dei nonni (ascendenti) di veder regolamentato il loro diritto di visita con i minori, anche nel caso in cui sia pendente avanti al tribunale ordinario un giudizio sulla responsabilità genitoriale che coinvolge lo stesso minore. Come si vedrà tale competenza ricade sul Tribunale per i minorenni. La questione non è tuttavia “pacificamente” risolta.

Il caso 

Presentando ricorso al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, i ricorrenti, una coppia di nonni, hanno esposto come, a seguito della separazione personale tra il loro figlio e la nuora, quest’ultima avrebbe assunto un comportamento ostile nei loro confronti. Tale atteggiamento si sarebbe concretizzato nell’ostacolo alle visite e alle frequentazioni tra i nonni e la nipote, impedendo così lo sviluppo e il mantenimento di un rapporto affettivo continuativo con la minore.

Per tale motivo, i nonni ricorrenti, hanno chiesto al Tribunale misure per tutelare il loro diritto, come ascendenti (nonni), di mantenere rapporti regolari con la nipote minorenne. Specificatamente hanno richiesto di definire tempi e modalità delle visite per garantire una relazione stabile, nonostante le tensioni tra i genitori.

Osservazioni sulla Competenza e la Tutela dei Rapporti Nonni-Nipoti

La legittimazione attiva degli ascendenti (nonni) affinché possano far valere il loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti è stata affidata e delegata al legislatore dalla legge n. 219/2012, all’art. 2, comma 1, lettera p). Tale delega è stata realizzata mediante la riformulazione dell’art. 317-bis c.c., il quale riconosce espressamente che «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni». La norma prevede inoltre che l’ascendente, cui sia impedito l’esercizio di tale diritto, possa ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinché vengano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore, richiamando l’applicazione dell’art. 336, secondo comma, c.c.

Il legislatore delegato non si è limitato a disciplinare il diritto di agire degli ascendenti, ma ha introdotto una modifica di natura processuale, attribuendo la competenza esclusiva sui relativi provvedimenti al tribunale per i minorenni. 

Fin dalla sua preparazione, la normativa ha sempre evidenziato come la competenza in materia di rapporti tra nonni e nipoti sia stata affidata ai tribunali per i minorenni, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale prevalente. Questo orientamento tende a ricondurre le controversie sui rapporti tra ascendenti e minori nell’ambito applicativo dell’art. 333 c.c., che disciplina la condotta del genitore pregiudizievole nei confronti dei figli.

È importante sottolineare, però, una differenza procedurale significativa introdotta dalla legge delega. Nei procedimenti avviati ai sensi dell’art. 333 c.c., la legge stabilisce che, qualora sia già pendente un giudizio sulla responsabilità genitoriale davanti al tribunale ordinario, la trattazione della controversia spetti a quest’ultimo. Al contrario, per quanto riguarda i procedimenti ex art. 317-bis c.c.—che riguardano specificatamente il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni—la scelta normativa è stata quella di attribuire una competenza esclusiva al tribunale per i minorenni.

Questa attribuzione di competenza esclusiva comporta un effetto rilevante per cui anche qualora sia già in corso un procedimento davanti al tribunale ordinario relativo alla responsabilità genitoriale, le istanze degli ascendenti relative ai rapporti con i minori dovranno essere comunque trattate separatamente dal tribunale per i minorenni, senza possibilità di unificazione dei giudizi.

Il “rischio” che si potrebbe realizzare è quello di una sovrapposizione di giudizi ed una proliferazione di processi con il paradosso che i minori già coinvolti in un procedimento di separazione davanti al tribunale ordinario rischiano di essere contemporaneamente chiamati davanti al tribunale per i minorenni per questioni relative ai rapporti con gli ascendenti, dovendo essere ascoltati in entrambi i giudizi.