Il ruolo della madre nella Dichiarazione di paternità
Indice del contenuto
- 1 Forma della domanda e ruolo materno nel procedimento
- 2 Presupposti e finalità dell’azione giudiziale
- 3 Procedimento di accertamento
- 4 Effetti della sentenza dichiarativa
- 5 Soggetti legittimati all’azione giudiziale
- 6 Presentazione della domanda ex art. 269 c.c.
- 7 Litisconsorzio e legittimazione passiva
- 8 Ruolo della madre nel procedimento
- 9 Assenza di litisconsorzio necessario tra genitori
Forma della domanda e ruolo materno nel procedimento
La dichiarazione giudiziale di paternità promossa da un soggetto maggiorenne deve essere proposta mediante ricorso al Tribunale ordinario, e non tramite atto di citazione. Questa modalità trova fondamento nella pacifica applicazione del procedimento unitario previsto dal nuovo titolo IV bis del codice di procedura civile, relativo alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 473-bis.12 c.p.c.). Tale procedimento richiede espressamente che la domanda venga avanzata mediante ricorso, ed è applicabile alle azioni di stato, tra cui rientra la dichiarazione giudiziale di paternità.
Per quanto riguarda il ruolo della madre nel giudizio, essa non è litisconsorte necessario ciò significa che il processo può proseguire e la sentenza può essere emessa anche se la madre non è parte del giudizio, perché la sua presenza non è obbligatoria ai fini della decisione. La madre può essere invece citata come teste, potendo essere chiamata a fornire testimonianza nel corso del procedimento (art. 269 c.c.).
Presupposti e finalità dell’azione giudiziale
La paternità e la maternità possono essere dichiarate giudizialmente nei casi in cui il riconoscimento è ammesso (art. 269 c.c.). Tale possibilità rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la tutela dei diritti del figlio, specialmente quando il riconoscimento spontaneo da parte del genitore non avviene.
Procedimento di accertamento
L’azione giudiziale di paternità (o maternità) è il procedimento finalizzato ad accertare il rapporto di filiazione biologica, in assenza di riconoscimento volontario. Attraverso questo procedimento, si consente al soggetto interessato di ottenere la costituzione del rapporto giuridico di filiazione, che viene formalizzato mediante la pronuncia del Giudice. In tal modo, la dichiarazione giudiziale attribuisce al figlio lo status filiationis, sancendo il legame giuridico con il genitore e assicurando i diritti e i doveri derivanti da tale rapporto.
Effetti della sentenza dichiarativa
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento, conformemente a quanto previsto dall’ art. 277 c.c. . In virtù di tale pronuncia, vengono attribuiti al genitore tutti i doveri e le responsabilità derivanti dal rapporto di filiazione, tra cui rientra in maniera rilevante il dovere di mantenimento, disciplinato dall’ ex art. 148 c.c. . La giurisprudenza conferma questa interpretazione, evidenziando come il genitore, a seguito della dichiarazione giudiziale, sia tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti in favore del figlio,
Soggetti legittimati all’azione giudiziale
L’azione giudiziale per il riconoscimento della paternità e/o maternità può essere promossa da specifici soggetti, individuati dalla normativa:
- Il figlio: è il principale soggetto legittimato e, per lui, l’azione è imprescrittibile.
- I discendenti del figlio: in caso di morte del figlio, i suoi discendenti possono esercitare l’azione entro due anni dal decesso.
- Nel caso in cui il figlio sia minorenne, l’azione può essere promossa dal genitore o dal tutore che agisce nell’interesse del minore.
Presentazione della domanda ex art. 269 c.c.
Quanto alla forma della domanda ex art. 269 c.c., essa deve essere proposta dinanzi al Tribunale ordinario tramite ricorso, e non mediante atto di citazione. Ciò si giustifica alla luce della pacifica applicabilità del procedimento unitario previsto dal nuovo titolo IV bis del codice di procedura civile, recante le “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” (art. 473-bis c.p.c.), che stabiliscono espressamente che la domanda debba essere presentata con ricorso (art. 473-bis. 12 c.p.c.). Questo procedimento si applica alle azioni di stato, ovvero a quelle azioni giudiziali finalizzate ad attribuire ad un soggetto lo status filiationisrispetto a uno o entrambi i genitori, cristallizzando così il rapporto giuridico che lega un figlio ai suoi genitori e, grazie al vincolo di parentela, ai componenti del nucleo familiare.
Litisconsorzio e legittimazione passiva
Nel giudizio relativo alla dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c., la madre non riveste la posizione di litisconsorte necessario. La normativa in materia di legittimazione passiva (art. 276 c.c.) identifica come parti necessarie del giudizio esclusivamente il presunto genitore (o i suoi eredi, oppure il curatore). Ne consegue che non sussiste un litisconsorzio necessario con la madre del figlio: quest’ultima non è tenuta ad essere parte del giudizio.
Ruolo della madre nel procedimento
- Intervento volontario: La madre può intervenire volontariamente nel procedimento per tutelare un proprio interesse patrimoniale o personale, poiché il legislatore prevede che alla domanda “può contraddire chiunque vi abbia interesse” (art. 276, comma 2, c.p.c.).
- Testimone: La madre può essere citata come testimone. Le sue dichiarazioni, insieme alle altre risultanze – anche indiziarie – emerse nel corso del giudizio, potranno essere utilizzate ai fini della decisione.
Assenza di litisconsorzio necessario tra genitori
È il legislatore stesso a escludere la necessità di litisconsorzio tra i genitori. Pertanto, il figlio non riconosciuto da nessun genitore può proporre l’azione, se maggiorenne o tramite il tutore se minorenne, nei confronti di uno solo dei genitori, senza l’obbligo di citare anche l’altro in giudizio. La madre non è parte necessaria nei giudizi di dichiarazione giudiziale di paternità promossi da soggetti maggiorenni e non può essere litisconsorte né legittimata attiva. Può intervenire volontariamente nel processo se ha un interesse personale o patrimoniale. La testimonianza della madre naturale ha scarso valore probatorio senza altri riscontri; la sola dichiarazione della madre non costituisce prova della filiazione. Elementi indiziari, come il rifiuto immotivato a indagini ematologiche, possono invece essere valutati dal giudice per dimostrare la fondatezza della domanda.