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Separazione e divorzio: quali diritti successori

Scritto da Avv. Pietro Citti.
Separazione e divorzio: quali diritti successori

La questione giuridica

La tematica relativa ai diritti successori del coniuge “separato” o addirittura “divorziato” emerge più volte nelle richieste degli Assistiti che si pongono la questione circa il futuro ultraterreno dei propri beni mobili ed immobili in costanza della fine del proprio rapporto matrimoniale. È importante distinguere subito la diversa posizione del coniuge separato da quello divorziato superstite.

Successione e coniuge separato

Secondo quanto affermato dagli articoli del codice civile (artt. 548, comma 1, e 585, comma 1, c.c.)  Il coniuge separato, a cui non sia stata attribuita la responsabilità della separazione con una sentenza definitiva, conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato. 

Al contrario (art. 548, comma 2, c.c.art. 585, comma 2, c.c.), nel caso opposto (separazione con  colpa) ed in presenza di una sentenza passata in giudicato rispetto al momento dell’apertura della successione, il separatoperde i diritti successori ma potrà far valere il proprio diritto ad un assegno vitalizio nel caso avesse goduto, in tale momento (apertura successione) degli alimenti da parte del coniuge deceduto. Questa misura sarà tuttavia commisurata all’eredità e non potrà comunque essere superiore rispetto all’assegno alimentare previsto in precedenza. Tale possibilità rimane anche nel caso paradossale in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

La natura giuridica di tale “assegno” è quella di legato ex lege che il superstite prende come proprio per iure successionis. Per questo motivo il calcolo dovrà essere calcolato come:

relictum – debiti + donatum

Il valore verrà parametrato rispetto al numero degli eredi interessati alla cosiddetta quota legittima.

Secondo la dottrina l’assegno vitalizio ha pertanto natura alimentare e come tale potrà subire delle variazioni, fino alla possibilità di cessare, rispetto allo stato di bisogno del coniuge superstite separato.

Diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare 

Il diritto all’assegnazione della casa “familiare” ex art. 540, comma 2, c.c. non spetta al coniuge separato.  È infatti considerato impossibile, in caso di separazione personale dei coniugi con la conseguente fine della convivenza, ricercare quella che secondo dottrina e giurisprudenza può essere considerata come “casa familiare”. Il diritto che emerge dalla norma, infatti, non ha più una ragion d’essere in quanto riguarda la casa e con esso il mobilio in essa incluso che sia stato effettivamente “utilizzato” prima della morte del coniuge separato ed adesso scomparso come residenza familiare. 

Successione del coniuge divorziato 

È bene essere chiari: I diritti successori cessano con il divorzio.

In diritto esiste tuttavia sempre una fattispecie derogante al principio generale. Così, nel caso in questione emerge una circoscritta “tutela successoria” a favore del coniuge divorziato.

Secondo l’art. 9-bis della Legge sul divorzio (l. 1 dicembre 1970, n. 898), il Tribunale può assegnare un assegno periodico a carico dell’eredità a chi ha diritto all’assegno di divorzio e si trova in stato di bisogno, tenendo conto delle somme ricevute, del bisogno, della pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie e delle condizioni economiche degli eredi.

L’attribuzione dell’assegno periodico a carico dell’eredità è dunque condizionata rispetto alla presenza di tre requisiti:

  1. l’ex coniuge e titolare dell’assegno di divorzio prima della morte dell’altro;
  2. assegno non versato in unica soluzione;
  3. stato di bisogno dell’ex coniuge superstite. Per “stato di bisogno” non si intende una situazione di povertà in termini oggettivi ma tuttavia uno stato di mancanza di disponibilità capaci di sopperire ai normali “bisogni” di vita

In questo caso l’assegno ha natura assistenziale, diversa, pertanto, da quello precedente di divorzio. Le fondamenta giuridiche di questa misura risiedono nel principio di “solidarietà”. Infatti, si vuole assicurare per il coniuge divorziato un sostentamento, in caso di bisogno, che vada a sostituire nei fatti l’assegno di divorzio che a seguito della morte non verrebbe più erogato. Questa somma può essere somministrata, previo accordo,  anche in unica soluzione, sempre a carico dell’eredità.

Il diritto alla percezione dell’assegno si estingue nel caso in cui il beneficiario contragga un nuovo matrimonio o venga meno la sua condizione di bisogno e paradossalmente, qualora lo stato di bisogno dovesse ripresentarsi, l’assegno potrà essere nuovamente assegnato.

La consulenza dello studio.

Lo Studio davanti ad una fattispecie del genere può:

In caso di tutela dei diritti di un coniuge separato:

  • Accertare la tipologia di separazione (esaminare sentenza o accordi omologati).
  • Difendere il diritto successorio del coniuge separato se ancora titolato.
  • Quantificare e rivendicare alimenti post-mortem, se spettanti.
  • Partecipare alla divisione ereditaria, anche nella veste di erede legittimario (se coniuge superstite e non c’è addebito).
  • Assistere nelle opposizioni o transazioni con altri coeredi o con eredi testamentari.

In caso di tutela dei diritti di un coniuge divorziato:

  • presenza di assegno divorzile (e sentenza relativa).
  • Dimostrare lo stato di bisogno dell’assistito.
  • Richiedere al giudice una prestazione alimentare a carico dell’eredità, valutando entità e durata.
  • Opporsi a eventuali esclusioni dal patrimonio ereditario da parte di altri eredi.
  • Negoziare quote disponibili se il de cuius ha lasciato un testamento.
  • Valutare l’esistenza di donazioni o testamenti lesivi di diritti economici residui.