Mantenimento dei figli e disoccupazione del genitore
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Il Caso
Il mantenimento dei figli è sempre argomento centrale nei casi di crisi familiare che sfociano in una separazione ed un divorzio. Sono sempre dibattute le posizioni relative all’ “an” (il “se”) e al “quantum” (“connotazione economica) e soprattutto quali siano i margini a cui si debba estendere l’onere del singolo genitore rispetto al mantenimento economico della prole. In questa piccola esposizione ci si domanda se tale onere si allarga anche all’ex coniuge nullatenente e disoccupato.
In questo caso il genitore è esonerato dal contribuire al mantenimento dei suoi figli?
Obbligo di mantenimento e criteri di determinazione
L’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento economico dei figli rappresenta un dovere fondamentale che permane anche in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza more uxorio. Questo dovere deve essere assolto da ciascun genitore in misura proporzionale alle rispettive risorse economiche, affinché sia garantito il benessere della prole.
Quando il giudice si trova a dover decidere sull’ammontare dell’assegno di mantenimento destinato ai figli, è tenuto a compiere una valutazione che tenga conto di differenti parametri. Da un lato, devono essere considerate le esigenze specifiche dei figli, il tempo di permanenza presso ciascun genitore e il tenore di vita goduto durante la convivenza familiare. Dall’altro lato, il giudice deve necessariamente valutare non solo le effettive capacità economiche di ciascun genitore, ma anche le loro potenzialità lavorative. In questo modo, si cerca di assicurare che il contributo al mantenimento sia equo e risponda alle reali possibilità di ciascun genitore, garantendo nel contempo il soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Valutazione delle risorse economiche e mantenimento in caso di disoccupazione
Nel procedimento di determinazione dell’assegno di mantenimento, il giudice non limita la sua analisi alle sole entrate reddituali percepite dal genitore, ma prende in considerazione l’intero patrimonio di quest’ultimo. Tale patrimonio include proprietà mobiliari e immobiliari, eventuali rendite finanziarie e risparmi. L’obiettivo è quello di avere una visione completa delle risorse economiche effettivamente disponibili, così da garantire una ripartizione equa dell’onere del mantenimento dei figli.
Anche il genitore disoccupato, qualora il giudice lo abbia disposto, è comunque obbligato a contribuire al mantenimento dei figli. Questo obbligo sorge infatti per il solo fatto di essere genitore, indipendentemente dalla presenza o meno di un reddito al momento della decisione. Si presume che ogni persona, anche se temporaneamente priva di lavoro, abbia la possibilità e il dovere di attivarsi per reperire nuove fonti di reddito. Pertanto, il giudice può stabilire un assegno di mantenimento di importo minimo, che tuttavia rimane comunque dovuto.
Nel caso specifico di un genitore disoccupato, la sua età, il buono stato di salute fisica e psichica, nonché le competenze acquisite tramite formazione scolastica o professionale, assumono particolare rilevanza. Se il genitore è giovane, in buona salute e possiede delle potenzialità professionali, deve adoperarsi concretamente per trovare un’occupazione, così da poter adempiere al proprio obbligo di mantenimento.
Giurisprudenza sul mantenimento dei figli in caso di disoccupazione
La Corte di Cassazione (Cass. civ. sent. n. 39411/2017) si è espressa in modo chiaro sul principio secondo cui il genitore separato o divorziato resta vincolato all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento ai figli anche se si trova in stato di disoccupazione. La sola perdita dell’impiego, infatti, non costituisce di per sé una causa oggettiva che possa esonerare il genitore dalle obbligazioni economiche nei confronti della prole.
La Suprema Corte ha inoltre specificato che il genitore che si trova in evidenti difficoltà economiche può essere esonerato dall’adempimento degli obblighi di mantenimento verso i figli, senza incorrere in conseguenze civili o penali, esclusivamente se riesce a fornire una prova rigorosa di essersi attivato in una ricerca del lavoro che si sia rivelata inconcludente. Il genitore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per migliorare la propria condizione economica, mostrando anche l’assenza totale di altre entrate finanziarie. Dunque, l’incapacità di far fronte agli obblighi economici deve essere assoluta e documentata.
Non basta, quindi, la semplice perdita del lavoro per essere sollevati dagli obblighi di mantenimento: occorre che il genitore produca una documentazione che attesti lo stato di totale incapacità economica o lavorativa, illustrando le cause concrete che rendono impossibile reperire una nuova occupazione. Questa è una prova particolarmente difficile da fornire, tanto che la Suprema Corte ha recentemente ribadito che persino la disoccupazione dovuta all’insorgere di una malattia non giustifica sempre il venir meno dell’obbligo di mantenimento del genitore nei confronti del figlio.