Pensione di Reversibilità e Divorzio
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Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civile del matrimonio o la sentenza che pone fine ad un’unione civile renderebbe naturale pensare che tra i due coniugi o uniti civilmente non esista più alcun diritto reciproco. La realtà giuridica, tuttavia, definisce un “legame” che sopraggiunge alla morte di uno dei due ex coniugi: la corresponsione della pensione di reversibilità.
L’ art. 9, comma 2, legge 1° dicembre 1970, n. 898 stabilisce che, in caso di decesso dell’ex coniuge (equiparato all’ex parte dell’unione civile dopo lo scioglimento della stessa), l’ex coniuge divorziato o la parte dell’unione civile sciolta ha diritto alla pensione di reversibilità secondo determinate condizioni. Questo articolo riassume le regole esistenti.
Le Condizioni
L’art.9 della legge sul divorzio determina le condizioni per la corresponsione della pensione di reversibilità nei casi di scomparsa dell’ex coniuge e/o dell’ex parte di un’unione civile.
Tali condizioni sono che l’ex:
a) lo stesso sia titolare di assegno di divorzio;
b) non si sia risposato o non abbia costituito nuova unione civile;
c) il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza che ha disposto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell’unione civile o il diverso atto da cui risulti lo scioglimento dell’unione civile.
Qualora la morte intervenga nel corso del procedimento di divorzio quando sia già intervenuta un provvedimento sul solo status, (il coniuge superstite non è, in questo caso, ancora titolare di un assegno di divorzio), il coniuge avrà l’onere di riassumere il giudizio per la determinazione dell’assegno divorzile e pertanto del proprio diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità.
Concorso tra ex coniuge divorziato e coniuge superstite in seconde nozze
Il comma 3 del medesimo art. 9 l. n. 898/1970 conviene all’ex coniuge divorziato e all’ex parte dell’unione civile sciolta, già titolare dell’assegno di cui all’art. 5 l. n. 898/1970, il diritto ad usufruire di una quota della pensione di reversibilità. Questo vale anche nel caso in cui il defunto abbia contratto un nuovo matrimonio o una nuova unione civile e il secondo coniuge del defunto o la nuova parte dell’unione civile costituita con il defunto sia ancora in vita e abbia i requisiti per la pensione di reversibilità. Il riconoscimento e la ripartizione delle quote spettanti, al coniuge divorziato titolare di assegno e a quello superstite sono decisi con sentenza del Tribunale competente secondo le forme del rito camerale.
Devono essere definiti riconoscimento e ripartizione delle quote anche per le fattispecie:
a) Tra la parte titolare di assegno dell’unione civile sciolta e la parte superstite di una nuova unione civile;
b) Tra il coniuge divorziato titolare di assegno e la parte superstite di un’unione civile;
c) Nonché tra la parte titolare di assegno dell’unione civile che sia stata sciolta e il coniuge superstite.
Il giudice, per la propria decisione dovrà tenere conto di alcuni fattori quali:
1. Elemento temporale relativo alla durata del matrimonio
2. Ulteriori elementi, collegati alle medesime condizioni circa la corresponsione medesima della pensione di reversibilità come: 1. L’entità dell’assegno di mantenimento goduto dal coniuge divorziato; 2. Condizioni economiche dei due; 3. Durata delle rispettive convivenze prematrimoniali per le quali si provino i caratteri di stabilità ed affettività.
Le nuove nozze dell’ex coniuge superstite o la costituzione di una nuova unione civile escludono il diritto di percepire la pensione di reversibilità. Questo vale anche se, alla data del decesso del pensionato, il nuovo matrimonio o la nuova unione civile dell’ex coniuge superstite o della parte dell’unione civile risulta sciolto per morte o per scioglimento.
Assegno una tantum e diritto alla reversibilità
La possibilità di una corresponsione una tantum dell’assegno stabilito dall’art. 5, comma 8, l. n. 898/1970) e la possibile richiesta di una pensione di reversibilità da parte dell’ex divorziato o della parte civile sciolta è molto controverso. La giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2012, n. 3635) più recente tende a escludere tale concorso affermando che la pensione di reversibilità costituirebbe “un miglioramento della situazione del beneficiario, incompatibile con ulteriori prestazioni aggiuntive, ivi compresi i trattamenti pensionistici”.