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Cavallo per Figli: ex marito deve pagare le spese straordinarie

Scritto da Avv. Pietro Citti.
Cavallo per Figli: ex marito deve pagare le spese straordinarie

Si fa presto a dire: Datti all’Ippica!!! L’Acquisto di cavalli per attività ippiche dei figli e la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori

La Cassazione ha riconosciuto all’ex moglie il diritto al rimborso di quasi 22mila euro per l’acquisto di un cavallo destinato ai figli minori, spesa straordinaria sostenuta interamente da lei e non rimborsata dall’ex marito.

Le spese straordinarie per i figli includono l’equitazione, comprese l’acquisto e il mantenimento di un cavallo. I giudici hanno respinto le obiezioni dell’uomo alle richieste della sua ex moglie. Dopo la formalizzazione del divorzio, l’ex moglie ha richiesto ed ottenuto il rimborso da parte dell’ex marito per la quota di spese straordinarie, che erano a carico del marito ma non sono state versate. Queste spese sono state sostenute dalla madre nell’interesse dei loro due figli minorenni. In sede di Appello, è stata stabilita la somma che l’uomo dovrà corrispondere, ammontante a circa 22mila euro.

In sede di Appello i giudici avevano specificato come il contesto fosse limpido: «si evince che la gran parte delle voci indicate dalla donna è supportata da documentazione» in quanto «i pagamenti avvenivano attraverso bancomat o bonifico, come da estratto conto, sebbene in alcuni casi privo di ricevuta».

L’uomo, tuttavia, presentava ricorso in Cassazione, contestando l’“addebito economico” sostenendo che nelle precedenti fasi processuali non erano state provate sufficientemente le circostanze che «gli esborsi siano stati effettuati» né che «siano stati sostenuti da lei» né, infine, che «siano stati sostenuti a beneficio dei figli».

L’uomo, in particolare contestava di aver pagato di comune accordo 10mila euro per la sua parte del costo di un cavallo per le gare di equitazione dei figli ma comunque chiedeva il rimborso delle spese sostenute per mantenimento e cura del cavallo, poiché dalla documentazione risultava che il cavallo non era mai appartenuto alla sua famiglia. L’uomo affermava come tante spese fossero state «inadeguatamente documentate» e, per questo motivo, «non possono essere considerate sostenute nell’interesse dei minori» aggiungendo in più che «quelle spese la cui natura è chiaramente contraria ai principi educativi concordati in base all’affidamento congiunto» non avrebbero dovuto essere acconsentite.

Citava in particolare una spesa di cui lui era nettamente contrario vale a dire «una richiesta di rimborso di 3mila euro spesi al bar di un centro ippico», che la donna aveva convalidato, «ignorando qualsiasi ragionevole considerazione». L’uomo affermava come «è necessario precisare se il consenso dell’altro genitore debba essere richiesto e ottenuto, indipendentemente dalla natura della spesa, per quelle che sono nell’interesse dei figli poiché influenzano l’approccio educativo che il genitore non collocatario intende dare ai propri figli, di cui è responsabile insieme alla madre».

La Cassazione ha affermato il principio stabilito per regolare ruoli e funzioni dei genitori riguardo alle cosiddette spese straordinarie. Secondo questa fonte, tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come, ad esempio, le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.

Tuttavia, anche per le spese straordinarie, la mancanza della preventiva informazione e la mancanza di assenso non determinano automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro genitore», essendo necessario, invece, «valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare». La Cassazione precisava ancora che «nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori».

Tuttavia «per le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese (come quella relativa all’iscrizione ad un corso sportivo) effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia».

All’interno di tale quadro di riferimento, analizzando la vicenda oggetto del processo, si è appurato che «l’effettività della spesa» effettuata dalla donna «è documentata essenzialmente attraverso gli strumenti bancari o informatici di pagamento» e si è valutato che «le spese erano inerenti alle esigenze dei figli».

Nel contesto di tale situazione, l’analisi della vicenda ha permesso di verificare che «l’effettività della spesa» sostenuta dalla donna risulta essere effettivamente attestata con strumenti bancari o informatici di pagamento. È stato inoltre valutato che «le spese erano inerenti alle esigenze dei figli».

Infine nell’analizzare la questione legata alla contestazione dell’acquisto del cavallo giustificato per l’effettivo impiego da parte dei figli per le competizioni ippiche emerge immediatamente che «in ordine alla pratica sportiva dell’equitazione, a cui si riferisce la maggior parte delle voci di spesa, l’assenso dei genitori discendeva sia dalla circostanza che i ragazzi avevano intrapreso tale sport in data anteriore alla separazione dei genitori, sia dalle stesse decisioni adottate successivamente dalla coppia genitoriale di comune accordo, come l’acquisto (e il mantenimento) di un cavallo e la frequentazione di un centro sportivo, scelte finalizzate a consentire ai figli di potere continuare a svolgere tale attività anche in forma agonistica, con i conseguenti oneri economici».