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Il Collocamento dei Figli contro la volontà dell’altro Genitore

Scritto da Avv. Pietro Citti.
Il Collocamento dei Figli contro la volontà dell’altro Genitore

Il caso che intendo richiamare pone l’accento su:

  1. affido condiviso e genitore (definito “collocatario), presso la cui abitazione il giudice ha deciso la residenza (in termini giuridici: il collocamento);
  2. possibilità che il “collocatario” possa o meno trasferirsi per motivi di lavoro presso un’altra città senza il consenso dell’altro genitore.

La scelta del luogo di “collocamento” dei figli

Il luogo dove i figli della coppia sono chiamati a vivere nel caso di genitori separati o divorziati in cui vige il cosiddetto affido condiviso rientra tra le decisioni che i due hanno l’onere di prendere in comune accordo tra loro.

La disciplina del codice civile

La disciplina impartita dal codice civile in ambito familiare su questo punto è richiamata più volte in vari articoli. La ragione risiede nel fatto che la residenza dei figli minori, soprattutto in un contesto di crisi familiare viene considerata come prioritaria tra quelle decisioni che DEVONO essere – per richiamare il codice – “assunte congiuntamente dai genitori”.

Il codice civile (art. 337-ter c.c. )  infatti afferma chiaramente che: “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli

A questo si deve aggiungere quanto affermato in tema di responsabilità genitoriale dall’art. 316 c.c. che “tuona”: “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che é esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.”

I precedenti della Giurisprudenza

I precedenti richiamati dalle varie sentenze di merito e legittimità (Cassazione), sono sempre rigorosi e puntuali nel considerare come atto illecito e meritevole di sanzioneil trasferimento della residenza del figlio operato arbitrariamente da un genitore” senza che vi sia il previo consenso dell’altro.

Tali misure hanno effetto:

– sul piano civile l’art. 473-bis.39 c.p.c.  stabilisce che  “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale” possano essere comminate misure come l’ammonimento e il risarcimento del danno e la modifica della natura dell’affidamento (da condiviso a esclusivo)

– sul piano penale, avendo tale condotta del genitore “abusante” la struttura del reato di sottrazione di minore ex art. 574 c.p.

Libertà di movimento personale diritto alla “Bigenitorialità”

La Costituzione afferma il diritto di ogni cittadino (art. 16 Cost.) di trasferire liberamente la propria residenza e luogo lavorativo. Questa “libertà di movimento personale si rivolge anche il genitore collocatario e separato/divorziato che voglia cambiare residenza e trasferirsi, anche per motivi di lavoro, in un’altra città, Regione o all’estero e seppur lontana da quella dell’altro genitore. Tale insindacabile diritto individuale del soggetto – genitore incontra tuttavia l’altrettanto forte diritto alla bigenitorialità previsto sia dall’art. 337-ter c.c. e dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che vuole “garantire” a favore del minore la presenza, la frequentazione e la solida relazione con entrambi i genitori seppur separati/divorziati. Stante tale situazione è incontrovertibile come la decisione del genitore collocatario, seppur per motivi di lavoro non può essere presa se non di concerto con l’altro genitore. Se non vi è accordo, la decisione, come richiamato dall’articolo del codice civile, dovrà essere presa da un giudice.

Come si incardina il giudizio in tribunale

Il genitore che intende trasferirsi con il figlio dovrà necessariamente ricorrere in Tribunale secondo quanto prospettato dall’art. 473-bis.38 c.p.c. domandando l’autorizzazione a tale trasferimento e, di contro, il genitore non collocatario, potrà prendere parte al giudizio non solo opponendosi a tale trasferimento ma anche per chiedere addirittura una modifica del suo collocamento.

Ai fini della decisione il Giudice sarà chiamato a compiere una valutazione ampia di variegati fattori che sono:

1) le motivazioni del trasferimento prospettato che “devono corrispondere ad effettive esigenze, lavorative o affettive, meritevoli di tutela”.

2) i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario che non devono essere compromessi sia in termini di effettività (tempi e le modalità di visita e di frequentazione tra il figlio e il genitore) sia in termini economici sproporzionati per quest’ultimo.

3) le relazioni consolidate del minore, anche con parenti quali per esempio i nonni e/o figure importanti che facciano parte di entrambe le parti.

4) l’analisi delle caratteristiche dell’ambiente familiare in cui il genitore collocatario vuole trasferirsi rispetto a quelle ove si trova il minore in precedenza al suo trasferimento nonché anche la sua distanza dal luogo in cui si trova il genitore non collocatario sia da un punto di vista sociale ed educativo di crescita del minore.

5) la valutazione dell’impatto che potrebbe avere il trasferimento sulla psiche del minore, 

6) l’età del minore e la sua volontà di trasferirsi, che la riforma Cartabia stabilisce sul punto l’ascolto del minore di piccola età (sotto i dodici anni).

La pietra miliare di questo complesso bilanciamento di interessi (volontà del genitore collocatario al trasferimento contro interesse del minore) rimane il criterio del prioritario interesse del minore al mantenimento dei rapporti significativi con ognuno dei due genitori. In questa ottica dovrà muoversi il tribunale chiamato a decidere anche alla luce sia del diritto alla bigenitorialità che include anche il diritto del genitore non collocatario sia lo stesso richiamato diritto del bambino così come stabilito non solo dalla Costituzione italiana ma anche da norme di carattere internazionale quali la Carta di Nizza e La Convenzione di New York sui diritti del bambino.